Quando una coppia con dei figli si separa, si crea sempre la questione dell’affidamento dei figli. L’affidamento può essere esclusivo o condiviso: la differenza sostanziale sta nel fatto che l’affidamento congiunto prevede che venga attribuita ad entrambi i genitori la patria potestà, mentre invece nell’affidamento esclusivo la patria potestà viene riconosciuta solo al genitore affidatario e non all’altro.
La questione dell’affidamento è molto delicata, perché fa riferimento alla necessità (anzi, un vero e proprio diritto) del figlio di mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori ed i loro parenti, in modo sano ed equilibrato: una condizione necessaria per la sua crescita e il suo sano sviluppo relazionale, nonostante lo sconquasso spesso causato dalla separazione dei genitori.
L’affidamento è ovviamente una questione in primis giuridica. Sotto questo punto di vista, il legislatore italiano vede con favore il principio della bi-genitorialità, introdotto dalla legge 54/2006: questa legge dispone appunto che in linea di principio il bambino deve mantenere un rapporto con entrambi i genitori, quindi l’affidamento normalmente è quello condiviso, per cui entrambi i genitori esercitano la potestà genitoriale sul figlio di modo che egli tendenzialmente possa mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato, con cure, attenzioni ed assistenza da parte di tutti e due i genitori.
La legge, abbiamo detto, guarda con favore all’affidamento congiunto che oggi è diventata la regola, tanto che è necessario che il giudice specifichi in maniera chiara il perché, in casi speciali, intende dare l’affidamento esclusivo a padre o madre.
Come abbiamo detto, l’affidamento condiviso è la regola: quando una famiglia con figli si separa, i figli sono generalmente affidati ad entrambi i genitori i quali esercitano la potestà genitoriale su di loro, con tutte le conseguenze.
I genitori quindi cooperano nella educazione dei figli, e ne hanno la responsabilità. La legge tutela e favorisce l’affidamento condiviso perché meno traumatico di quello esclusivo, in quanto permette ad entrambi i genitori di stare assieme ai loro figli e di crescerli cooperando.
Quando viene deciso l’affidamento condiviso, è necessario anche decidere dove vivrà il minore, e dove sarà collocata la sua residenza: in genere il minore viene affidato alla madre, ma non è la regola, dipende anche dall’età dei figli.In ogni caso l’affidamento condiviso permette ai bambini di mantenere un rapporto equilibrato e di vedere entrambi i genitori per un certo lasso di tempo.
I genitori, nell’affidamento condiviso, si occupano assieme di determinare alcune decisioni importanti per la vita del figlio, come il medico al quale rivolgersi, il trattamento nelle malattie, la scuola da frequentare, mentre le scelte di ordinaria amministrazione come stare a casa o uscire, come vestire, cosa mangiare spettano al genitore che in quel momento si trova col bambino.
Se i genitori non riescono ad accordarsi spetta al giudice valutare quale sia il tipo di affido, con quale genitore debbano vivere i figli, i diritti di visita dell’altrogenitore, quale sarà il contributo per il mantenimento dei figli.
I criteri dipendono anche dalla situazione reddituale dei genitori, dalle loro richieste, e il giudice ascolta anche il figlio se ha compiuto 12 anni o anche se ha un’età inferiore, purché capace di discernimento.
Se uno dei genitori non rispetta i provvedimenti, l’altro genitore può agire in giudizio e il giudice può decidere di modificare i provvedimenti, di condannarlo al risarcimento dei danni o ammonire il genitore inadempiente.
L’alternativa all’affidamento condiviso è l’affidamento esclusivo, vale a dire che riguarda un solo genitore.
L’affidamento esclusivo, abbiamo detto, viene disposto solo come extrema ratio, nel caso in cui uno dei genitori si sia dimostrato totalmente inadeguato dal punto di vista educativo, o incapace di gestire ed educare i minori.
L’affidamento esclusivo è un’eccezione alla regola e come tale deve essere adeguatamente motivato dal giudice che lo dispone; non è sufficiente, per disporlo, il fatto che i genitori non vadano d’accordo.
Solo in situazioni di grave conflittualità e dove l’affidamento condiviso sia contrario all’interesse del minore è disposto l’affidamento esclusivo. Quando si può richiedere l’affidamento esclusivo?
Come abbiamo detto, solamente circostanze abbastanza gravi e che pongano a rischio l’interesse del minore (che, ricordiamo, è l’unico che conta in questi casi) possono giustificare l’eccezione alla regola dell’affido condiviso.
Il genitore che fa istanza di affidamento esclusivo deve quindi portare delle prove abbastanza convincenti e concrete che mostrino che l’altro genitore è inadeguato a svolgere i suo ruolo, e che l’affido condiviso comporti conseguenze deleterie sul minore.
Non esistono, nella legge italiana, un elenco di situazioni al ricorrer delle quali il giudice dispone l’affidamento esclusivo, ma possiamo sintetizzare alcuni casi tipici nei quali il giudice decide in questo modo, che sono:
Il genitore affidatario, nell’affidamento esclusivo, esercita la potestà sui genitori, ma deve comunque garantire il diritto di visita da parte all’altro genitore.
L’altro genitore quindi non perde ogni diritto sulla prole, non viene completamente escluso da rapporto, perché l’affidamento esclusivo non fa decadere il diritto di visita. Il giudice quindi fa sì che il genitore non affidatario possa comunque frequentare i figli secondo le modalità ed i tempi precisati dal giudice.
Non solo: l’affidamento esclusivo non fa perdere all’altro genitore la potestà genitoriale ma prevede solamente una sua restrizione. Comunque l’altro genitore ha diritto di essere informato per quanto riguarda il minore e anche di prendere parte a decisioni molto importanti sui figli. Solo l’affidamento super esclusivo fa perdere all’altro genitore la potestà genitoriale.
Lo studio Petrarca effettua consulenze tecniche di parte ( CTP ). Per maggiori info non esitate a contattare il 388 1109978.