Ecco i cambiamenti entrati in vigore dal 6 luglio 2013, per i 3 articoli del codice deontologico per psicologi:
Art.1 L’articolo 1 secondo il quale le regole del codice deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all’Albo degli psicologi. Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza, in più il nuovo cambiamento aggiunge che le stesse regole si applicano anche nelle prestazioni effettuate a distanza tramite internet o qualunque altro mezzo telematico e/o elettronico.
Art.5 Secondo cui lo psicologo è tenuto a mantenere un livello di preparazione adeguata in cui le metodologie impiegate corrispondono a fonti e riferimenti scientifici. L’aggiunta è che la violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare.
Art.21 Secondo il quale lo psicologo non è tenuto a insegnare a soggetti esterni la professione tecniche e metodi di intervento.
Questo articolo è stato completamente riformulato in:
L’insegnamento dell’uso di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento riservati alla professione di psicologo a persone estranee alla professione stessa costituisce violazione deontologica grave.
Costituisce aggravante avallare con la propria opera professionale attività ingannevoli o abusive concorrendo all’attribuzione di qualifiche, attestati o inducendo a ritenersi autorizzati all’esercizio di attività caratteristiche per lo psicologo.
Sono specifici della professione di psicologo tutti gli strumenti e le tecniche conoscitive e di intervento relative a processi psichici basati sull’applicazione di principi, conoscenze, modelli o costrutti psicologici.
E’ fatto salvo l’insegnamento di tali strumenti e tecniche agli studenti dei corsi di studio universitari in psicologia e ai tirocinanti. E’ altresì fatto salvo l’insegnamento di conoscenze psicologiche.
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